Il principio di sussidiarietà, ancorché
affermato a livello UE dai Trattati di Maastricht e di Lisbona ed a livello
nazionale dall’art. 118 della Costituzione Italiana (confermato nel testo della
riforma che sarà sottoposta al vaglio del corpo elettorale nel prossimo
autunno), sta perdendo smalto ed interesse tanto da far dubitare della reale
volontà di applicarlo nei rapporti concreti sia fra l’UE ed i singoli Paesi
membri sia all’interno dei singoli Paesi fra le diverse articolazioni delle
Amministrazioni e fra le stesse ed i cittadini.
Se tutto ciò
può apparire argomento di discussione accademica a livello generale, per i
cristiani assume un aspetto dirimente dei rapporti pubblici e sociali.
Basti, qui
ricordare, quanto affermato nell’Enciclica Centesimus Annus: «Disfunzioni
e difetti dello Stato assistenziale derivano da un'inadeguata comprensione dei
compiti propri dello Stato. Anche in questo ambito deve essere rispettato il
principio di sussidiarietà: una società di ordine superiore non deve interferire
nella vita interna di una società di ordine inferiore, privandola delle sue
competenze, ma deve piuttosto sostenerla in caso di necessità ed aiutarla a
coordinare la sua azione con quella delle altre componenti sociali, in vista
del bene comune. Intervenendo
direttamente e deresponsabilizzando la società, lo Stato assistenziale provoca
la perdita di energie umane e l'aumento esagerato degli apparati pubblici,
dominati da logiche burocratiche più che dalla preoccupazione di servire gli
utenti, con enorme crescita delle spese. Sembra, infatti, che conosce meglio il
bisogno e riesce meglio a soddisfarlo chi è ad esso più vicino e si fa prossimo
al bisognoso».
Nel dare
atto che lo Stato assistenziale costituisce un ricordo di un passato spesso non
commendevole, resta l’affermazione del principio
di sussidiarietà quale cardine delle dinamiche pubbliche e sociali; su
questo principio deve attestarsie l’azione politica svolta dai cristiani a
qualsiasi livello ed in modo speciale a quello parlamentare.
Ebbene si
deve prendere atto che la conferma del dettato dell’art. 118 della Costituzione
(Le funzioni amministrative sono
attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano
conferite a Città metropolitane, Regioni
e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza. . . .omissis. . . . Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni
favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà) è stato sostanzialmente disatteso da altri articoli delle
modifiche riguardanti la Costituzione.
Anziché
prevedere che ogni Regione organizzasse le funzioni amministrative a misura
delle proprie esigenze e vicinanze ai problemi delle rispettive popolazioni
(esigenze e problemi ben diverse fra i territori delle nostre regioni) con un
colpo di spugna sono state cancellate prima le Comunità Montane, adesso le
Province (enti con un governo eletto democraticamente) senza, peraltro,
prevedere chi avrebbe assolto le funzioni svolte da tale Enti e finanziare
adeguatamente quelle intestate ai Comuni ed alle Regioni. Lo Stato ha
stabilito, in maniera centralistica, quale debba essere la propria
organizzazione territoriale.
Non solo,
viene rafforzato l’impianto centralistico dello Stato mantenendo inalterata la
rete delle Prefetture che restano, così, le sole interlocutrici dei Comuni. Siamo
di fronte ad un radicale riaccentramento
del potere politico fino a riportare, con gli aggiornamenti del caso,
l’Italia al centralismo dello Stato liberale pre-fascista in cui il Prefetto
torna ad essere il dominus dei
Comuni. Osservare che il Prefetto è un funzionario dello Stato nominato dal
Governo e soggetto alle sue decisioni non pare fuori luogo……
A tutto ciò
deve aggiungersi che le modifiche costituzionali prevedono una sostanziale
eliminazione delle competenze attualmente in capo alle Regioni che vengono
ridotte a meri organi esecutivi dello Stato. Viene addirittura introdotta una “clausola
di supremazia” in forza della quale Roma può sottrarre in ogni momento ulteriori
competenze alle Regioni “a tutela
dell’unità giuridica o economica della Repubblica o dell’interesse nazionale”.
Insomma, da
un lato si afferma che questa riforma costituzionale non intacca i principi
fondamentali su cui è stata costituita la nostra Repubblica, dall’altra si
comprimono – quanto volutamente non è dato sapere – il principio di
sovranità [La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei
limiti della Costituzione (art. 1,
comma secondo della Costituzione)] e le autonomie locali ed il
decentramento amministrativo [La
Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua
nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo;
adegua i principî ed i metodi della sua legislazione alle esigenze
dell’autonomia e del decentramento (art 5 della Costituzione)], con un
ritorno allo statalismo tipico del vecchio Regno d’Italia.
Questi
aspetti non compaiono nel dibattito sulla riforma, tutto centrato
sull’abolizione del “bicameralismo perfetto” che viene considerato la panacea
per abbattere i tempi per la formazione delle leggi. Non sarà così, giacché le
nuove norme renderanno ancora più complesso l’iter di formazione legislativa in
quanto il nuovo Senato non perderà occasione per rimarcare le proprie – sia
pure limitate – prerogative. Parimenti la presunta riduzione dei “costi della
politica” è puramente di facciata stante la permanenza dei costi del
funzionamento del Senato e gli ovvii rimborsi spese ai senatori per i loro
trasferimenti e soggiorni a Roma.
Rimarcare
che questa riforma statalista e centralista si applicherebbe – qualora
approvata dal corpo elettorale – ad uno Stato come quello di oggi, afflitto da
una spesa pubblica dilagante che assorbe
oltre il 50 per cento del prodotto nazionale lordo è sostanziale: non è con la
centralizzazione di ogni scelta e di ogni controllo, bensì con l’autonomia
responsabile che si può riuscire a bloccare tale spesa e, poi, ridurla.
Il principio
di sussidiarietà – ignorato dalla riforma – può liberare e valorizzare quelle
risorse umane e culturali che possono aiutare il nostro Paese a risolvere i
problemi che lo attanagliano: da un lato quelli economici, dall’altro quelli
sociali.

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