venerdì 19 agosto 2016

SUSSIDIARIETA'. Il tradimento della riforma costituzionale



Il principio di sussidiarietà, ancorché affermato a livello UE dai Trattati di Maastricht e di Lisbona ed a livello nazionale dall’art. 118 della Costituzione Italiana (confermato nel testo della riforma che sarà sottoposta al vaglio del corpo elettorale nel prossimo autunno), sta perdendo smalto ed interesse tanto da far dubitare della reale volontà di applicarlo nei rapporti concreti sia fra l’UE ed i singoli Paesi membri sia all’interno dei singoli Paesi fra le diverse articolazioni delle Amministrazioni e fra le stesse ed i cittadini.

Se tutto ciò può apparire argomento di discussione accademica a livello generale, per i cristiani assume un aspetto dirimente dei rapporti pubblici e sociali.
Basti, qui ricordare, quanto affermato nell’Enciclica Centesimus Annus:  «Disfunzioni e difetti dello Stato assistenziale derivano da un'inadeguata comprensione dei compiti propri dello Stato. Anche in questo ambito deve essere rispettato il principio di sussidiarietà: una società di ordine superiore non deve interferire nella vita interna di una società di ordine inferiore, privandola delle sue competenze, ma deve piuttosto sostenerla in caso di necessità ed aiutarla a coordinare la sua azione con quella delle altre componenti sociali, in vista del bene comune. Intervenendo direttamente e deresponsabilizzando la società, lo Stato assistenziale provoca la perdita di energie umane e l'aumento esagerato degli apparati pubblici, dominati da logiche burocratiche più che dalla preoccupazione di servire gli utenti, con enorme crescita delle spese. Sembra, infatti, che conosce meglio il bisogno e riesce meglio a soddisfarlo chi è ad esso più vicino e si fa prossimo al bisognoso».
Nel dare atto che lo Stato assistenziale costituisce un ricordo di un passato spesso non commendevole, resta l’affermazione del principio di sussidiarietà quale cardine delle dinamiche pubbliche e sociali; su questo principio deve attestarsie l’azione politica svolta dai cristiani a qualsiasi livello ed in modo speciale a quello parlamentare.

Ebbene si deve prendere atto che la conferma del dettato dell’art. 118 della Costituzione (Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a  Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. . . .omissis. . . . Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà) è stato sostanzialmente disatteso da altri articoli delle modifiche riguardanti la Costituzione.

Anziché prevedere che ogni Regione organizzasse le funzioni amministrative a misura delle proprie esigenze e vicinanze ai problemi delle rispettive popolazioni (esigenze e problemi ben diverse fra i territori delle nostre regioni) con un colpo di spugna sono state cancellate prima le Comunità Montane, adesso le Province (enti con un governo eletto democraticamente) senza, peraltro, prevedere chi avrebbe assolto le funzioni svolte da tale Enti e finanziare adeguatamente quelle intestate ai Comuni ed alle Regioni. Lo Stato ha stabilito, in maniera centralistica, quale debba essere la propria organizzazione territoriale.  
Non solo, viene rafforzato l’impianto centralistico dello Stato mantenendo inalterata la rete delle Prefetture che restano, così, le sole interlocutrici dei Comuni. Siamo di fronte ad un radicale riaccentramento del potere politico fino a riportare, con gli aggiornamenti del caso, l’Italia al centralismo dello Stato liberale pre-fascista in cui il Prefetto torna ad essere il dominus dei Comuni. Osservare che il Prefetto è un funzionario dello Stato nominato dal Governo e soggetto alle sue decisioni non pare fuori luogo……

A tutto ciò deve aggiungersi che le modifiche costituzionali prevedono una sostanziale eliminazione delle competenze attualmente in capo alle Regioni che vengono ridotte a meri organi esecutivi dello Stato. Viene addirittura introdotta una “clausola di supremazia” in forza della quale Roma può  sottrarre in ogni momento ulteriori competenze alle Regioni “a tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica o dell’interesse nazionale”.

Insomma, da un lato si afferma che questa riforma costituzionale non intacca i principi fondamentali su cui è stata costituita la nostra Repubblica, dall’altra si comprimono – quanto volutamente non è dato sapere – il principio di sovranità  [La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione (art. 1, comma secondo della Costituzione)] e le autonomie locali ed il decentramento amministrativo [La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principî ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento (art 5 della Costituzione)], con un ritorno allo statalismo tipico del vecchio Regno d’Italia.

Questi aspetti non compaiono nel dibattito sulla riforma, tutto centrato sull’abolizione del “bicameralismo perfetto” che viene considerato la panacea per abbattere i tempi per la formazione delle leggi. Non sarà così, giacché le nuove norme renderanno ancora più complesso l’iter di formazione legislativa in quanto il nuovo Senato non perderà occasione per rimarcare le proprie – sia pure limitate – prerogative. Parimenti la presunta riduzione dei “costi della politica” è puramente di facciata stante la permanenza dei costi del funzionamento del Senato e gli ovvii rimborsi spese ai senatori per i loro trasferimenti e soggiorni a Roma.

Rimarcare che questa riforma statalista e centralista si applicherebbe – qualora approvata dal corpo elettorale – ad uno Stato come quello di oggi, afflitto da una spesa pubblica dilagante che  assorbe oltre il 50 per cento del prodotto nazionale lordo è sostanziale: non è con la centralizzazione di ogni scelta e di ogni controllo, bensì con l’autonomia responsabile che si può riuscire a bloccare tale spesa e, poi, ridurla.
Il principio di sussidiarietà – ignorato dalla riforma – può liberare e valorizzare quelle risorse umane e culturali che possono aiutare il nostro Paese a risolvere i problemi che lo attanagliano: da un lato quelli economici, dall’altro quelli sociali.

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